Art. 5.
(Bilancio pluriennale).

      1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con le regole e con gli obiettivi indicati nel Programma di stabilità e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:

          a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);

 

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          b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi previsti dal Programma di stabilità (bilancio pluriennale programmatico).

      2. Il bilancio pluriennale è redatto per grandi aggregati contabili, in grado di evidenziare l'andamento settoriale delle entrate e delle spese; in entrambi i casi sono evidenziati i trasferimenti correnti e in conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata, nonché l'articolazione territoriale e i livelli istituzionali coinvolti nella relativa gestione, in modo da fornire il quadro di un bilancio consolidato di tutta la pubblica amministrazione. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.
      3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
      4. Il bilancio pluriennale è approvato, con apposito articolo, dal disegno di legge di bilancio annuale di cui all'articolo 4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, previsto alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è integrato per tenere conto degli effetti della legge di delega e dei relativi decreti legislativi di cui all'articolo 16.